Cass. Sez. II, 14.1.2014 n. 632
Diritto immobiliare – contratto di appalto – rovina e difetti di cose immobili
Con riferimento alla responsabilità del venditore-costruttore per gravi difetti dell’immobile, l’art. 1669 c.c., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo nei casi in cui il venditore abbia personalmente, cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l’opera di soggetti professionalmente qualificati, come l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attività, in modo tale da essere l’opera a lui riferibile.
L’ipotesi di responsabilità prevista dall’art.1669 c.c. integra pertanto un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che deve essere rinvenuta in capo a colui che abbia avuto effettivamente autonomia decisionale nella costruzione dell’immobile e, quindi, l’appaltatore può andarne esente solo qualora dimostri di essere stato un mero esecutore di ordini, impartiti dal committente o dal progettista o dal direttore dei lavori, che, in tal caso, risulteranno essere i reali responsabili.