Cass. Sez. II, 11.11.2022 n. 33367
Diritto delle obbligazioni e contratti – simulazione – interposizione fittizia di persona – effetti
L’accoglimento della domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona, proposta dal terzo interessato, non implica la mera inopponibilità ed inefficacia dell’atto simulato verso il terzo ma si estende alla verifica dell’effettiva produzione dell’effetto traslativo in favore dell’interponente, per effetto del concluso accordo simulato.