Per tutelare la garanzia impropria occorre proporre l’appello incidentale

Cass. Sez. II, 2.4.2015 n. 6782

Diritto delle obbligazioni e contratti – garanzia impropria – appello incidentale – necessità

Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria – che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dall’attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare – l’azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili. La chiamata in garanzia impropria proposta dal convenuto integra una domanda che presuppone la soccombenza dello stesso (garantito) nella causa principale e che pertanto, nell’ipotesi di rigetto della domanda principale (come, appunto, nella specie), la domanda di garanzia deve essere riproposta in appello nella forma dell’appello incidentale, condizionato, non essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cpc, della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, poiché la richiesta dell’appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l’appello principale.