Nel caso di fusione per incorporazione è legittimo valutare meno le azioni di risparmio rispetto a quelle ordinarie

Cass. Sez. I, 20.4.2020 n. 7920

Diritto societario – fusione per incorporazione – valore delle azioni – differenziazione – legittimità

In una fusione per incorporazione è legittimo valutare di meno le “azioni di risparmio”, prive del diritto di voto, rispetto a quelle “ordinarie”. Infatti, nel caso di fusione per incorporazione, il rapporto di cambio tra azioni di risparmio della società incorporata e azioni ordinarie della società incorporante deve calcolarsi tenendo conto che il valore delle prime non necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della stessa incorporata, giacché il valore delle azioni di risparmio, che può essere desunto dalle quotazioni di mercato dei titoli, è funzione dei diritti, non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura amministrativa, conferiti dalle azioni.