La fideiussione e il contratto garantito possono essere autonomi

Cass. Sez. VI, 10.12.2013 n. 27503

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – fideiussione

Qualora la fideiussione preveda l’obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente al creditore l’importo garantito, a semplice richiesta di quest’ultimo, anche in caso di opposizione del debitore principale, si deve ritenere che detto contratto attribuisca al creditore la facoltà di procedere ad immediata riscossione delle somme, a prescindere dal rapporto garantito, realizzando così una funzione del tutto simile a quella dell’incameramento di una somma di denaro a titolo di cauzione; la funzione della fideiussione è quella di creare un affidamento su di una rapida e sollecita escussione del garante, senza il rischio di vedersi opporre, in sede processuale, il regime tipico delle eccezioni fideiussorie. Pertanto il creditore, per ottenere dal fideiussore l’importo garantito, non deve attendere l’esito del giudizio tra lui e il debitore principale; la fideiussione, in questo caso, non perde il suo connotato di accessorietà, ma ne posterga gli effetti, quanto alle eccezioni opponibili, all’avvenuto pagamento con riserva di ripetizione.