Il fallimento del socio della società di persone comporta la sua esclusione di diritto ma anche la liquidazione della quota

Cass. Sez. I, 18.3.2015 n. 5449

Diritto societario – società di persone – fallimento del socio – esclusione – liquidazione della quota – criteri

In caso di fallimento del socio di società di persone si verifica la sua esclusione di diritto col riconoscimento del credito relativo alla liquidazione della quota secondo il valore al momento dell’esclusione di diritto del socio, coincidente con la dichiarazione di fallimento. Per la redazione della situazione patrimoniale da assumere – a sensi dell’art. 2289 cod. civ. – a base della liquidazione della quota di un socio uscente, non e possibile – a differenza di quanto si pratica (ex art. 2437 cod. civ.) in caso di recesso da una società per azioni – fare riferimento all’ultimo bilancio o comunque ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma deve aversi riguardo alla sua effettiva consistenza al momento della uscita del socio. Pertanto, posto che l’avviamento come elemento del patrimonio sociale si traduce nella probabilità, fondata su elementi presenti o passati ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, nella determinazione del valore di detto bene debbono tenersi in conto non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell’azienda.