Il successivo fallimento rende inefficace anche l’ipoteca che lo era per il concordato preventivo precedente

Cass. Sez. I, 5.3.2019 n. 6381

Diritto fallimentare – fallimento – consecuzione di procedure – ipoteca – inefficacia –condizioni

Ai sensi dell’art. 168, comma 3, l.fall. sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Questo principio vale anche nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento.