Cass. Sez. VI, 21.12.2018 n. 33166
Diritto fallimentare – fallimento – istanza –desistenza –legittimazione attiva – carenza – sussistenza
Nel procedimento “per la dichiarazione di fallimento, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito, è necessario che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento stesso, derivandone quindi che la desistenza del creditore istante, che sia pervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza.