Il fallimento del debitore successivo all’ordinanza di assegnazione delle somme a favore del creditore è irrilevante

Cass. Sez. III, 5.6.2020 n. 10820

Diritto della crisi di impresa – fallimento – inefficacia dei pagamenti – procedura esecutiva – assegnazione di somme – irrilevanza

Nell’espropriazione presso terzi di crediti, il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell’opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell’art. 44 I. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati”.