Cass. Sez. VI, 8.1.2016 n. 163
Diritto fallimentare – fallimento – dichiarazione – condizioni
L’art. 6 LF, laddove stabilisce che il fallimento é dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante.