Cass. Sez. II, 3.9.2018 n. 21554
Delle obbligazioni – fatti illeciti – risarcimento del danno
Il Codice Civile impone, nei limiti della valutazione della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio, ma l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso, in quanto, venendo in considerazione in tale ipotesi unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile .