Cass. Sez. I, 27.4.2020 n. 8201
Diritto delle obbligazioni e contratti – fondo patrimoniale – esigenze familiari – esigenze familiari indirette – legittimità
Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.