La somma riscossa a seguito di esecuzione presso terzi dopo il fallimento del debitore è soggetta all’inefficacia ex art. 44 LF

Cass. Sez. I, 11.1.2022 n. 621

Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – pagamenti – esecuzione presso terzi – inefficacia – condizioni

L’assegnazione del credito pignorato non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, sicché l’effetto satisfattivo per il creditore procedente si verifica soltanto a seguito della riscossione del credito, la quale, ove abbia luogo in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento, sconta inevitabilmente la sanzione dell’inefficacia, ex art. 44 LF.