Come si sottopone ad esecuzione un bene di proprietà di un erede che non abbia formalmente accettato

Cass. Sez. III, 3.4.2015 n. 6833

Diritto delle successioni – accettazione tacita di eredità – trascrizione – espropriazione forzata – condizioni

Qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede – debitore esecutato, si prospetta questa alternativa:
– se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, il creditore procedente può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, co. 2, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ.;
– se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza; anche in tal caso dovendo reputarsi possibile che tanto intervenga pure dopo il pignoramento, ma prima della vendita.