In caso di eccezione di prescrizione sollevata dalla banca incombe al correntista produrre il contratto di apertura di credito

Cass. Sez. I, 18.1.2022 n. 1388

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – azione di ripetizione – rimesse – carattere solutorio o ripristinatorio – onere probatorio – ripartizione

In presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell’indebito, allegare e provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell’affidamento.