Cass. Civ., Sez. Unite Civili, 15.3.2016, n.5068
Successioni – donazioni – donazione di beni altrui
La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per mancanza di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio; mentre nel caso di donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria deve ritenersi, sempre secondo la pronuncia in commento, che questa sia nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.