Le spese di interesse comune del giudizio di divisione ereditaria vanno poste a carico della massa

Cass. Sez. VI, 20.10.2015 n. 21184

Diritto delle successioni e donazioni – divisione ereditaria – spese – ripartizione

Le spese relative al giudico di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente appressamento del giudice di merito, siano conseguente di eccessive pretese o di inutili resistente, cioè dell’ingiustificato comportamento della parte.