Distanza tra gli edifici e danno

Cass. Civ., sez. II, 12.2.2016, n. 2848

Proprietà – distanze negli edifici – mancato rispetto – danno

In tema di violazione della distanza tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una limitazione temporanea del valore della medesima, che deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.