L’aggravamento del dissesto della società è imputabile ai sindaci

Cass. Sez. I, 14.10.2013 n. 23233

Diritto Commerciale – Diritto societario – Diritto fallimentare

In caso di dichiarazione di fallimento della società il danno cagionato dalla condotta omissiva dei sindaci è determinato non nel dissesto della stessa, ma nel suo aggravamento per effetto dell’aumentato ammontare degli interessi dovuto al ritardo con cui è stato dichiarata l’insolvenza. E’ pertanto in re ipsa il nesso di causalità tra comportamento illecito dei sindaci e il danno conseguente al dissesto qualora ai primi venga addebitata la mancata formulazione di rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate e il mancato esercizio di poteri sostitutivi che, secondo l’id quod plerumque accidit, avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento.