L’accertamento tecnico preventivo sui difformità e vizi dell’opera appaltata non rimette in termini il committente

Cass. Sez. VI, 28.10.2014 n. 22822

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – difformità e vizi – denuncia – conoscenza – decadenza

Il ricorso ad un accertamento tecnico non può giovare al danneggiato quale strumento per essere rimesso in termini quando dell’entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza perché compete solo al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire dapprima una loro consapevole denunzia e poi una non azzardata iniziativa giudiziale, anche in epoca precedente alla consulenza, pur senza l’ulteriore supporto del parere di un perito; in altri termini, la prova del momento in cui tale conoscenza sia stata acquisita può desumersi indipendentemente dall’espletamento di una consulenza tecnica e dal deposito di essa, da pregresse manifestazioni esteriori già note al committente e da questi segnalate ali1 appaltatore ed è compito del giudice di merito accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse già di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente senza necessità di un conforto peritale, nonché stabilire se le già avvenute comunicazioni all’appaltatore non integrino di per sé delle vere e proprie denunce, atte a far decorrere il termine prescrizionale.