Cass. Sez. III, 8.4.2014 n. 8152
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – procura – fideiussione
In caso di assunzione di un debito dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato con procura invalida, debito a sua volta garantito da un fideiussore, spetta solo al rappresentato decidere se tenere o meno in vita gli effetti dell’attività negoziale, mediante la ratifica. L’inefficacia degli atti compiuti dal rappresentante senza potere è quindi rilevabile solo su eccezione di quest’ultimo e non d’ufficio. Il fideiussore non è pertanto legittimato a proporre l’eccezione ex art. 1945 cc se non dimostra che la fideiussione era una fideiussione ordinaria e non un contratto autonomo di garanzia.