Delibere assemblea condominiale e limiti alla loro nullità

Cass. Civ., Sez. II, 6.12.2016, n. 24948

Condominio – assemblea condominiale – delibere – nullità

Un maggior rigore nel determinare i casi di nullità delle delibere assembleari, appare non solo maggiormente rispettoso del dettato legislativo, ma anche utile ai fini pratici per evitare la paralisi della gestione condominiale o, comunque, l’incertezza delle situazioni giuridiche protratta a lungo e intollerabilmente nel tempo, sovvertendo di fatto il principio maggioritario che sorregge le determinazioni condominiali.
Pertanto, anche per ragioni di “certezza del diritto”, o per lo meno di certezza di quanto deliberato dalle assemblee condominiali, è opportuno circoscrivere i casi di nullità delle delibere a situazioni veramente gravi, quali appunto, la presenza di vizi che rendano la delibera un mero simulacro in quanto priva degli elementi essenziali. Poiché come è noto l’assemblea condominiale non può in nessun modo deliberare sulle parti private o sui diritti soggettivi dei singoli condomini, sarà parimenti nulla una delibera che non si limiti a “amministrare” le parti comuni dello stabile.