Se il debitore solidale transige per la propria quota con il creditore, la quota stessa va detratta dal credito complessivo, anche se superiore a quanto pagato in via transattiva

Cass. Sez. III, 20.10.2014 n. 22231

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – solidarietà – transazione – effetti

In caso di transazione tra il creditore e uno dei debitori solidali, il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.