Cass. Sez. I, 13.10.2020 n. 22047
Diritto della crisi di impresa – fallimento – opposizione a decreto ingiuntivo – riassunzione – interesse
In caso di interruzione, per intervenuto fallimento, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il detto decreto rimane inopponibile alla massa, ed è interesse (e onere) del debitore riassumere il processo nei confronti del creditore ingiungente per evitare che l’effetto della definitiva esecutorietà del decreto, conseguente alla mancata o intempestiva riassunzione, si verifichi nei confronti di esso debitore e gli possa essere opposto quando tornerà in bonis.