Cass. Sez. III, 16.1.2014 n. 759
Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – responsabilità civile da circolazione stradale – danno non patrimoniale
Il danno catastrofale, che rientra nell’unitaria categoria di danno non patrimoniale, si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell’approssimarsi della morte. Il danno catastrofale può essere trasmesso agli eredi a condizione che sia entrato nel patrimonio del defunto, vale a dire che egli abbia patito quella sofferenza determinata dall’accorgersi della vicina fine della vita. Infatti, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale “iure hereditatis”, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso.