Il curatore subentra nel contratto di locazione solo se questo è opponibile alla massa

Cass. Sez. III, 13.3.2014 n. 5792

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – contratto di locazione – opponibilità – data certa

Il subentro ope legis nel contratto di locazione per il curatore fallimentare si verifica solo se e nei limiti in cui quest’ultimo risulti opponibile alla massa dei creditori. Cioè il contratto è opponibile ai creditori sotto il profilo della data certa anteriore al fallimento ex articolo 2704 cc se è stato registrato prima della dichiarazione di fallimento e, se ha una durata ultranovennale, se è stato trascritto ex articolo 2643 n. 8 cc, sempre prima della data di dichiarazione di fallimento.
Qualora il contratto di locazione con durata ultranovennale, prima della data di dichiarazione di fallimento sia stato registrato ma non trascritto, il contratto per la massa dei creditori e quindi per il curatore avrà valore solo entro il limite di nove anni di durata.