Il creditore ipotecario può chiedere l’ammissione privilegiata al passivo del fallimento anche se il bene non fa parte dell’attivo

Cass. Sez. I, 22.2.2019 n. 5341

Diritto fallimentare – fallimento – ammissione al passivo – credito ipotecario – condizioni

Al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare è possibile riconoscere questa collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell’attivo fallimentare. Per tale riguardo occorre, tuttavia, secondo il disposto della L. Fall., art. 93, (nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006), che la domanda di insinuazione indichi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione. L’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto resterà comunque subordinato al caso di avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare.