Il creditore non ammesso alla distribuzione ma vittorioso nella opposizione non può ripetere le somme dal creditore assegnatario

Cass. Sez. III, 6.10.2016 n. 20010

Diritto processuale civile – esecuzione forzata – distribuzione del ricavato – opposizione – accoglimento – ripetizione – insussistenza

Il creditore che non sia stato ammesso al riparto in sede esecutiva e che abbia esperito vittoriosamente l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di riparto, rimanendo tuttavia insoddisfatto del proprio credito, non può agire nei confronti dei creditori soddisfatti con azione di ripetizione di indebito ex art. 1189/2 cc. Va infatti esclusa tale possibilità, non ricorrendo gli estremi del conflitto fra “creditore apparente” e “vero creditore” che costituisce il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 1189 cc, poiché la particolare azione di ripetizione di indebito, prevista dal secondo comma dell’art. 1189 cod. civ., presuppone che il debitore abbia pagato al creditore apparente e che ricorra, cioè, l’ipotesi disciplinata dal primo comma dello stesso articolo.