Cass. Civ., sez. I, n. 4268, 4.3.2016
Associazioni non riconosciute .- ordinamento – legittimazione ad agire – associazioni tra professionisti
L’art. 36 c.c. (ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati da accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquistare la titolarità dei rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Questo orientamento permette di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato, se il giudice accerti nel caso concreto che tra lo studio e i soci sussista un accordo che attribuisca tale capacità. Inoltre, rileva la Corte di legittimità, l’associazione tra professionisti non si pone come fini unici quelli della divisione dei costi e dei proventi, ma è finalizzata anche alla costituzione di un autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte.