Il credito IVA e quello relativo alle ritenute d’acconto non è mai falcidiabile

Cass. Sez. I, 30.4.2014 n. 9541

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – concordato preventivo – IVA – ritenute d’acconto

L’intangibilità dei crediti per iva e per ritenute alla fonte ex art. 182 ter L.F. sussiste anche per le procedure cui non sia applicabile ratione temporis il D.L. n. 185 del 2008, art. 32, conv. nella L. n. 2 del 2009, n. 2, che ha modificato l’art. 182 ter, comma 1, L.F., in quanto la disposizione, che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell’iva, ha natura eccezionale e attribuisce al credito un trattamento peculiare ed inderogabile; ne consegue che la sua portata sostanziale si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito iva.