La lettera raccomandata non interrompe il corso dell’usucapione

Cass. Sez. II, 20.1.2014 n. 1071

Diritto immobiliare – usucapione – interruzione

Ai fini dell’interruzione e sospensione dell’usucapione vige il principio della tassatività degli atti interruttivi, costituiti dalla perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o da specifici atti giudiziali, per cui la mera lettera di diffida a riconsegnare il bene da altri posseduto, non è un atto idoneo a sospendere o interrompere il possesso ai fini dell’usucapione cioè la perdita materiale del potere di fatto sul bene. Quindi l’efficacia interruttiva l’hanno solo gli atti che comportino, per il possessore o la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o gli atti giudiziali diretti ad ottenere dal giudice la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente.