La banca negoziatrice risponde della corretta negoziazione dell’assegno

Cass. Sez. VI, 12.11.2018 n. 28845

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – negoziazione – responsabilità – condizioni

Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.