Cass. Sez. Un., 14.10.2013 n. 23218
Diritto Commerciale – Diritto societario – società a responsabilità limitata
Salvo che l’atto costitutivo della società non preveda diversamente, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita se gli avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta se il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di partecipare all’adunanza; in questo caso può chiedere un rinvio.