La controversia tra creditori non è opposizione

Cass. Sez. III, 9.4.2015 n. 7107

Diritto processuale civile – esecuzione espropriazione forzata – conflitto tra creditori – opposizione all’esecuzione – esclusione

La contestazione della ritualità dell’intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell’art. 499 cod. proc. civ. integra non un’opposizione all’esecuzione ma – a meno che non sia insorta prima della distribuzione specifica controversia, la cui soluzione sia indispensabile per lo sviluppo o il prosieguo del processo – una controversia distributiva. Così, tale contestazione può essere proposta dal creditore titolato a seconda delle peculiarità del processo esecutivo cui afferisce, finché il giudice dell’esecuzione non abbia considerato, ai fini della distribuzione della somma ricavata, anche l’intervento non titolato od equiparato.