Cass. Sez. I, 9.2.2016 n. 2538
Diritto fallimentare – leasing – scioglimento – risoluzione – conseguenze
Se il contratto di leasing è pendente al momento dell’apertura del concorso ed il curatore esercita la facoltà di scioglimento (in alternativa al subentro) la determinazione del credito del concedente è regolata dall’art. 72 quater, secondo e terzo comma, LF; norma che non tiene più conto – ai fini endoconcorsuali – della distinzione consolidata tra leasing traslativo e leasing di godimento, ma che ha introdotto una disciplina unitaria del leasing improntata alla causa del contratto di finanziamento.
Se invece il contratto di leasing si è risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento di quest’ultimo, la norma che viene in rilievo non è l’art. 12-quater LF, che presuppone la pendenza del contratto, bensì l’art. 72, quinto comma, LF che sancisce l’opponibilità alla massa dell’azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento.