La mancata indicazione dei titoli autorizzativi nel contratto di compravendita di fabbricati provoca la sua nullità

Cass. Sez. II, 14.6.2017 n. 14804

Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – immobili – contenuto – indicazione dei titoli autorizzativi – mancanza – nullità

La nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 (omessa dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell’immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria) riveste carattere formale (e non meramente virtuale) riconducibile, per l’effetto, nel sistema generale delle invalidità, all’ultimo comma dell’art. 1418 cod. civ., attesane la funzione di tutela dell’affidamento dell’acquirente, con la conseguenza che, ai fini della sua legittima predicabilità, è sufficiente che si riscontri la mancata indicazione nell’atto degli estremi della concessione, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di essa, e con la conseguenza, ancora, che la eventuale “conferma”, pur prevista dalla citata legge 47 del 1985, deve risolversi in un nuovo e distinto atto, mediante il quale si provveda alla comunicazione dei dati mancanti o all’allegazione dei documenti, avente i medesimi requisiti formali del precedente, ed in forme che non ammettono equipollenti.