Cass. Sez. I, 12.9.2018 n. 22207
Diritto bancario – contratto – forma scritta – sottoscrizione del solo cliente – validità
Il requisito della forma scritta di un contratto-quadro bancario, posto a pena di nullità dall’art. 23 TUF, va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma. Perché tale requisito della forma scritta sia rispettato, è sufficiente che sul contratto sia sottoscritto dal solo investitore, e non anche dall’intermediario, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti.