Contratti bancari: basta la sottoscrizione del cliente

Cass. Sez. I, 12.9.2018 n. 22207

Diritto bancario – contratto – forma scritta – sottoscrizione del solo cliente – validità

Il requisito della forma scritta di un contratto-quadro bancario, posto a pena di nullità dall’art. 23 TUF, va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma. Perché tale requisito della forma scritta sia rispettato, è sufficiente che sul contratto sia sottoscritto dal solo investitore, e non anche dall’intermediario, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti.