Cass. Civ., sez. VI, 5.2.2016, n. 2360
Famiglia – scioglimento del matrimonio – presupposti
La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Secondo la Corte, i motivi della coabitazione non sono decisivi ai fini della sentenza di divorzio, ma possono essere utili ai fini dell’accertamento del comportamento tenuto delle parti nel periodo di separazione. Quindi, la semplice coabitazione di tipo “inerziale”, dovuta a fattori economici o logistici, non è idonea a ricostruire il consorzio familiare, che invece si avrebbe se vi fosse una ripresa delle relazioni reciproche che permettano di superare le condizioni d’intollerabilità, che impedivano la prosecuzione della convivenza.