Quando il conduttore abitativo ha diritto alla prelazione in caso di vendita dell’immobile locato

Cass. Sez. III, 11.3.2014 n. 5596

Diritto immobiliare – contratto di locazione ad uso abitativo – prelazione

In caso di alienazione a terzi, successivamente alla intimazione della disdetta da parte del locatore, dell’immobile locato, sussiste il diritto di prelazione del conduttore e, quindi, il diritto di riscattare, nei confronti del terzo acquirente, l’immobile condotto in locazione, se il locatore abbia manifestato, nella disdetta per la prima scadenza, l’intenzione di vendere a terzi l’unità immobiliare. Al contrario, il diritto di prelazione (e di riscatto) non sorge qualora la disdetta, sempre per la prima scadenza, sia immotivata; in questo caso infatti la disdetta è illegittima, perché appunto non motivata intimata, e quindi il conduttore ha solo il diritto alla rinnovazione del contratto di locazione.