Cass. Sez. II, 27.8.2018 n. 21197
Diritto delle obbligazioni e contratti – obbligazioni solidali – pagamento del condebitore – pagamento parziale – regresso – sussistenza
Il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l’intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori” (così Cass. 884/1998), con la conseguenza che “ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell’altro a condizione che l’importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti l’azione viene esercitata.