Il concordato preventivo deve comunque garantire ai creditori un soddisfacimento delle loro pretese

Cass. Sez. I, 8.2.2019 n. 3863

Diritto fallimentare – concordato preventivo – creditori – soddisfacimento – necessità

Le forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto, possono trovare concreta giustificazione soltanto a condizione che, da una parte, lo svolgimento del procedimento avvenga consentendo ai creditori dapprima di votare avendo conoscenza di tutti i dati a tal fine necessari e quindi di esprimere le eventuali riserve nel giudizio di omologazione, dall’altra la conseguente definizione si realizzi con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l’instaurazione della detta procedura, consistente nel superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti.