Il concordato deve soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari

Cass. Sez. I, 31.7.2019 n. 20652

Diritto fallimentare – concordato preventivo – soddisfazione dei creditori – risoluzione – condizioni

Il concordato con cessione di beni va risolto, a prescindere dalla responsabilità del debitore, se non soddisfa in qualche misura i chirografari e integralmente i privilegiati. Pertanto si ha la risoluzione del concordato preventivo se il piano non assolve la funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non sia di scarsa importanza. Non è vincolante, per la verifica, la percentuale di soddisfacimento indicata dal debitore, salva l’assunzione di una specifica obbligazione intesa a garantirla, che comunque non è utile come criterio di riferimento per pesare l’importanza del mancato adempimento. Ne consegue che il concordato va risolto quando viene meno alla sua funzione di soddisfare in qualche misura i chirografari e integralmente i privilegiati, non falcidiati.