Cass. Sez. II, 4.5.2017 n. 10891
Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – modifiche necessarie – condizioni
In tema di appalto, le variazioni di cui all’art. 1660 cod. civ. sono quelle non previste nel progetto, ma rese necessarie dall’esecuzione dell’opera; ove si tratti di variazioni strettamente necessarie alla realizzazione a regola d’arte dell’opera commessa in appalto, deve ritenersi consentito all’appaltatore darvi esecuzione senza preventiva autorizzazione del committente, ma in tal caso, in mancanza di accordo fra le parti, spetta al giudice accertare la detta necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti.