Cass. Sez. I, 7.3.2014 n. 5407
Diritto commerciale – Diritto societario – società a responsabilità limitata – quote – cessione
Il trasferimento della quota della società a responsabilità limitata è valido ed efficace tra le parti indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci (e ora dal suo deposito nel registro delle imprese, a seguito dell’abolizione del libro dei soci disposta dal d.l. n. 185/2008, conv. con mod. dalla legge n. 2/2009), la quale è invece necessaria unicamente affinché il trasferimento sia efficace anche nei confronti della società e dei terzi, e ciò in virtù del principio di libertà delle forme che consente detto trasferimento, in mancanza di una contraria disposizione dell’atto costitutivo, oltre che per successione mortis causa, anche per atto tra vivi, senza necessità di forma scritta ad substantiam o ad probationem.