Cass. Sez. III, 10.12.2019 n. 32134
Diritto delle obbligazioni e contratti – azienda – cessione – pagamento – revocatoria fallimentare – condizioni
Il cessionario dell’azienda è obbligato ex articolo 2560, comma 2 cc, alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione, solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori. Il tutto – spiega la Cassazione (ordinanza n. 32134/19) – sempre che sussista un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall’esercizio dell’azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale.