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Il contratto di franchising deve avere una durata minima di tre anni

Cass. Sez. III, 2.5.2024 n. 11737

Diritto delle obbligazioni e contratti – franchising – durata minima – sussistenza

Nel contratto di franchising a tempo indeterminato (anche nel caso di franchising cd. light, implicante oneri ed investimenti non cospicui), l’affiliante deve attendere tre anni per poter recedere. Diversamente il recesso è contrario a buona fede, abusivo ed arbitrario, in quanto questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente all’ammortamento dell’investimento da parte dell’affiliato.

Non è necessario che la parte che contesti l’usura produca i DM di fissazione del tasso soglia

Cass. Sez. I, 24.4.2024 n. 11108

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – usura – tasso soglia – decreti ministeriali – natura

I decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio “iura novit curia”, sancito dall’art. 113 cpc.

La successione dei contratti nella cessione di azienda riguarda solo quelli a prestazioni corrispettive e non ancora eseguiti

Cass. Sez. III, 23.4.2024 n. 10902

Diritto delle obbligazioni e contratti – azienda – cessione – contratti – effetti

La regola posta dal primo comma dell’art. 2558 cod. civ. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell’art. 2560 cod. civ., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte.

Anche il garante autonomo può contestare l’anatocismo

Cass. Sez. I, 22.4.2024 n. 10786

Diritto bancario e del mercati finanziari – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – contestazioni – proponibilità

L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la c.d. ‘exceptio doli, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. Pertanto il garante autonomo è legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo e non ricorrano le altre condizioni di cui all’art. 1283 cc. Se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.

La banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa risponde di responsabilità contrattuale salva la prova liberatoria

Cass. Sez. I, 22.4.2024 n. 10711

Diritto delle obbligazioni e contratti – assegno circolare – non trasferibilità – negoziazione – responsabilità

Il soggetto che materialmente paga un assegno non trasferibile, a persona diversa dall’intestatario, è contrattualmente responsabile dell’eventuale errore, ma ha comunque la possibilità di provare la propria estraneità, per aver esso assolto la propria obbligazione con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2 cc.

L’impugnazione della vendita oggetto di revocatoria richiede solo la prova che l’acquirente conosceva lo stato di insolvenza

Cass. Sez. I, 17.4.2024 n. 10433

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – prova – condizioni

Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall’imprenditore poi fallito, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum” ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa a causa dell’atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della “par condicio”, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.

La sezione specializzata imprese è competente per decidere sulle domande di nullità delle fideiussioni

Cass. Sez. I, 16.4.2024 n. 10326

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – nullità – tribunale imprese – competenza

La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale.

Il fatto di allegare a una pec un contratto non significa attribuirgli data certa che invece la conferisce la firma digitale sul documento

Cass. Sez. I, 15.4.2024 n. 10091

Diritto delle obbligazioni e contratti – scrittura privata – data certa – invio per pec – esclusione

Se una parte vuole far valere una propria pretesa sorretta da un contratto deve, anzitutto, poter dimostrare l’integrità e la provenienza di tale documento munendolo di una data certa (grazie ad esempio all’apposizione di una firma munita di certificato digitale) per così dire autosufficiente senza che il mero invio a mezzo PEC del documento contrattuale assolva a tale onere probatorio.

L’esecuzione su beni del garante non soggiace al divieto dell’art. 2911 cc se l’ipoteca è stata iscritta su beni del debitore principale

Cass. Sez. III, 11.4.2024 n. 9789

Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – divieto ex art. 2911 cc –esclusione

L’esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all’art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale.

Il contratto quadro sottoscritto da uno solo dei due cointestatari è nullo

Cass. Sez. I, 8.4.2024 n. 9331

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto quadro – più intestatari – sottoscrizione – necessità

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.