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Il piano di rientro sottoscritto dal cliente non esonera la banca dal fornire la prova della conclusione del contratto di conto corrente

Cass. Sez. VI, 31.1.2022 n. 2855

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – contratto – prova – riconoscimento di debito – esclusione

Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 117 t.u.b.

L’amministratore può essere lavoratore subordinato della società da lui amministrata

Cass. Sez. VI, 27.1.2022 n. 2487

Diritto societario – società di capitali – amministratori – lavoro subordinato –compatibilità

Sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.
Questa circostanza ricorre qualora sia individuabile (mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione) la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente – amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno “schermo” per coprire un’attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato.

Se fallisce il debitore ceduto basta la data certa del credito

Cass. Sez. I, 25.1.2022 n. 2217

Diritto della crisi di impresa – fallimento – accertamento del passivo – cessione di credito – prova – data certa – esclusione

In caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento ma non anche quella dell’anteriorità della cessione.

Anche gli amministratori senza deleghe hanno l’obbligo di agire informati

Cass. Sez. II, 20.1.2022 n. 1741

Diritto societario – società di capitali – amministratori – deleghe – assenza – obblighi – responsabilità

L’obbligo imposto dall’art. 2381 c.c., u.c., agli amministratori delle società per azioni di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale, dall’altro, in quello di informarsi, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di vigilanza. Ne consegue che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, irrogate dalla Banca d’Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l’autorità di vigilanza ha unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno.

L’estratto – conto non è l’unico mezzo di prova per documentare l’andamento del conto corrente

Cass. Sez. VI, 19.1.2022 n. 1538

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – andamento – prova – estratto conto – unicità – esclusione

L’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.

L’amministratore di fatto

Cass. Sez. II, 19.1.2022 n. 1516

Diritto societario – società di capitali – amministratori – amministratore di fatto – sussistenza

Ai fini della corretta individuazione della sussistenza della figura dell’amministratore di fatto, è sufficiente l’accertamento dell’avvenuto inserimento dello stesso nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società stessa, purché le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale. Non è sufficiente, quindi, il compimento episodico e frammentario di singoli atti gestori essendo, piuttosto, necessario che le funzioni gestorie effettivamente svolte dall’estraneo si traducano in un’attività, vale a dire nel compimento stabile e sistematico, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell’amministratore.

In caso di eccezione di prescrizione sollevata dalla banca incombe al correntista produrre il contratto di apertura di credito

Cass. Sez. I, 18.1.2022 n. 1388

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – azione di ripetizione – rimesse – carattere solutorio o ripristinatorio – onere probatorio – ripartizione

In presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell’indebito, allegare e provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell’affidamento.

Da quando decorre la prescrizione del diritto del socio alla liquidazione della quota

Cass. Sez. VI, 17.1.2022 n. 1200

Diritto societario – società di persone – recesso del socio – quota – liquidazione – prescrizione – decorrenza

L’art. 2289 c.c. (relativo alla liquidazione della quota del socio uscente) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale.

La responsabilità del notaio per errate visure immobiliari prescinde dalla effettiva perdita del bene subita dall’acquirente

Cass. Sez. II, 14.1.2022 n. 1069

Diritto delle obbligazioni e contratti – responsabilità professionale – notaio – visure immobiliari – erroneità – danni – condizioni

L’azione risarcitoria proposta nei confronti del notaio rogante dall’acquirente di un immobile, contro cui erano state precedentemente trascritte domande giudiziali pregiudizievoli non rilevate dal notaio, non può essere respinta per mancanza della prova dell’effettiva perdita del bene. Vengono infatti in rilievo i principi in tema di evizione, per cui la perdita lamentata riguarda il diritto dominicale sul bene e non la sua disponibilità e l’azione è esperibile anche a fronte della mera minaccia di evizione, sempre che il diritto prevalente del terzo venga poi accertato o riconosciuto nei termini di cui all’art. 1485 c.c., secondo comma.

Per l’apertura di credito non è sempre necessaria la forma scritta

Cass. Sez. I, 13.1.2022 n. 926

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – apertura di credito – forma scritta – necessità – esclusione

In forza della delibera del CICR del 4.3.2003 il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per atto scritto, non deve a sua volta essere stipulato nella forma scritta a pena di nullità.