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Per la validità del preliminare non è necessario specificare tutti gli elementi del futuro contratto definitivo

Cass. Sez. II, 22.6.2022 n. 20099

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – contenuto – condizioni

Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, essendo sufficiente che le parti abbiano fatto riferimento a un bene determinato e la volontà sia ricostruibile per relationem.

Il principio dell’art. 1194 cc non si applica al conto corrente a meno che non si sia superato il fido o il conto non sia affidato

Cass. Sez. I, 20.6.2022 n. 19812

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – rimesse – imputazione – applicazione dell’art. 1194 cc – condizioni

Il principio di cui all’art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un’apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito.

Non si ha patto commissorio vietato quando manca la coercizione illecita del debitore

Cass. Sez. II, 17.6.2022 n. 19694

Diritto delle obbligazioni e contratti – patto commissorio – coercizione del debitore – sussistenza – necessità

Va esclusa la violazione del patto commissorio quando manchi l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all’acquirente con l’obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all’esatto adempimento.

La quantificazione del danno in caso di pagamento illegittimo dell’assegno da parte della banca

Cass. Sez. I, 16.6.2022 n. 19443

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – falsificazione – riscossione – danno – quantificazione

Nel caso dell’assegno di traenza pagato dalla banca negoziatrice a persona diversa dal prenditore il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l’istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo.

Anche l’atto istitutivo del trust può essere impugnazione con l’azione revocatoria

Cass. Sez. III, 16.6.2022 n. 19428

Diritto delle obbligazioni e contratti – trust – atto istitutivo – azione revocatoria – ammissibilità

La contestazione, che nel trust, dispositivo è l’atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust, non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest’atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell’atto istitutivo del trust.

Una volta chiesta la risoluzione di un contratto preliminare non è più possibile recedere con il trattenimento della caparra

Cass. Sez. II, 8.6.2022 n. 18392

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – risoluzione – recesso – alternatività

L’esercizio del diritto di recesso è precluso laddove sia stata conseguita la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di
una caparra confirmatoria, attraverso una diffida ad adempiere.

La risoluzione di un contratto preliminare relativo a un bene immobile va sempre fatta con atto scritto

Cass. Sez. II, 8.6.2022 n. 18390

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – risoluzione – forma scritta – necessità

La risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile necessita sempre della forma scritta. Non ci si può dunque appellare ad un “mutuo dissenso” che sarebbe attestato semplicemente dal comportamento fattuale. Ne deriva che seppure il venditore ha dimostrato disinteresse alla conclusione del contratto: non chiedendone l’adempimento e poi vendendo l’immobile ad un terzo, il promissario acquirente non ha comunque diritto alla restituzione di quanto versato.

Il fallimento risponde anche dei fatti illeciti riferibili al curatore

Cass. Sez. I, 7.6.2022 n. 18289

Diritto della crisi di impresa – fallimento – credito risarcitorio – riferibilità – sussistenza

Anche il credito risarcitorio va posto a carico del fallimento e rientra nel novero di quelli di cui alla L. Fall., art. 111, n. 1, la cui applicazione deve intendersi non già circoscritta agli effetti dell’attività negoziale della curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla curatela stessa e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all’ordinamento giuridico, purché si pongano in connessione di dipendenza causale dalla procedura concorsuale.

La previsione di una clausola a prima richiesta fa ritenere non applicabile il termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc

Cass. Sez. VI, 23.5.2022 n. 16636

Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – clausola a prima richiesta – decadenza ex art. 1957 cc – inapplicabilità

Per un verso, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale e, per altro verso, che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 c.c., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma.

La nuova normativa sul leasing non si applica ai contratti precedenti

Cass. Sez. I, 18.5.2022 n. 15981

Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – normativa – Legge 124 del 2017 –applicazione – limiti

La disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, non ha effetti retroattivi, e trova quindi applicazione ai soli contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti in precedenza, e rispetto ai quali il fallimento dell’utilizzatore sia intervenuto soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimangono valide la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e la conseguente assoggettabilità di quest’ultimo, in via analogica, alla disciplina di cui all’art. 1526 c.c., restando invece esclusa l’applicabilità della L. Fall., art. 72-quater, rispetto al quale non possono ravvisarsi le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né può pervenirsi in via interpretativa ad un’applicazione retroattiva della L. n. 124 cit.