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Il contratto di assicurazione non può prevedere l’esonero dall’indennizzo per colpa

Cass. Sez. VI, 29.7.2022 n. 23762

Diritto delle obbligazioni e contratti – assicurazione – fatti colposi – esclusione – esonero – nullità

La clausola inserita in un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, nella quale venga previsto l’obbligo per l’assicuratore di mantenere indenne l’assicurato dal risarcimento del danno dovuto in conseguenza di un fatto accidentale, non può essere interpretata in modo da escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, in quanto tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’articolo 1895 c.p.c. per l’inesistenza del rischio.

Nel conto corrente cointestato il saldo si presume per metà dei correntisti fatta salva la prova contraria

Cass. Sez. II, 27.7.2022 n. 23403

Diritto delle obbligazioni e contratti – conto corrente – cointestazione – credito pro quota – presunzione – prova contraria

Nel conto corrente bancario cointestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell’art. 1854 c.c., in virtù del quale debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.

L’accollo del mutuo fondiario non trasferisce automaticamente anche il contratto di assicurazione sulla vita

Cass. Sez. III, 26.7.2022 n. 23296

Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – accollo – assicurazione sulla vita –trasferimento – esclusione

L’accollo di un mutuo fondiario non comporta per legge la cessione all’accollante del contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario stipulato dall’accollato alla conclusione del mutuo.

Il mutuo contratto per saldare debiti pregressi non è nullo

Cass. Sez. III, 25.7.2022 n. 23149

Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – ripianamento perdite – nullità –esclusione

Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all’ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico. Non può escludersi in astratto che la concessione d’un mutuo c.d. “solutorio” possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l’atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso. Allo stesso modo non costituisce un pactum de non petendo.

La controdichiarazione può essere opposta al fallimento solo se ha data certa

Cass. Sez. II, 19.7.2022 n. 22654

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto – condizione risolutiva – data certa –opponibilità – curatore fallimentare – necessità

La condizione risolutiva di un contratto contenuta in una controdichiarazione può essere opposta al fallimento solo nell’ipotesi in cui abbia data certa anteriore al fallimento, che dimostri la formazione dell’atto prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell’atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato in contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato.

La mancanza della fideiussione per un contratto preliminare di immobile da costruire non sempre costituisce una nullità

Cass. Sez. II, 12.7.2022 n. 21966

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – compravendita – immobile da costruire – fideiussione – mancanza – nullità – condizioni

La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria ex 2, d.lgs. 122/2005, ove sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta.

Il fallimento successivo salva l’ipoteca che sarebbe stata inefficace per il concordato

Cass. Sez. I, 8.7.2022 n. 21758

Diritto della crisi di impresa – concordato – ipoteca – inefficacia – condizioni

L’art. 168, comma 3, l.fall., il quale sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli atti nell’ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina negli artt. 64 e ss. l.fall.

In caso di modifica dello statuto sulle regole di circolazione delle partecipazioni sociali il socio contrario ha il diritto di recesso

Cass. Sez. I, 27.6.2022 n. 20545

Diritto societario – società di capitali – trasferimento partecipazioni sociali – statuto – modifica – diritto di recesso – sussistenza

Ha diritto di recesso dalla Spa il socio che in assemblea non voti a favore della proposta di sopprimere dallo statuto una clausola di prelazione nel caso di trasferimento delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale.

Per il rispetto dell’obbligo di cancellazione di una formalità contenuto in un preliminare è sufficiente l’estinzione del debito

Cass. Sez. II, 24.6.2022 n. 20434

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – obbligo cancellazione formalità – cancellazione materiale – necessità – insussistenza

E’ contraria a buona fede l’interpretazione della clausola contrattuale prevedente l’impegno del promittente venditore di curare, a propria cura e spese, l’estinzione dell’ipoteca prima del rogito notarile, che assegni alla stessa il significato di ritenere necessario, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, anche il completamento della formalità della cancellazione dell’ipoteca entro il termine pattuito, anziché considerare sufficiente l’estinzione del pagamento dell’obbligazione garantita, corredata dal consenso del creditore ipotecario alla cancellazione rilasciato con atto autenticato dal notaio che abbia avviato la relativa formalità presentando al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata.

Se il cedente ha iniziato un’azione revocatoria contro il debitore il cessionario del credito beneficia della sentenza di accoglimento

Cass. Sez. III, 23.6.2022 n. 20315

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – cessione di credito – estensione – sussistenza

Il cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti dell’azione pauliana vittoriosamente esperita dal cedente contro il debitore.