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I contratti obbligatori successivi non sono opponibili al creditore ipotecario che non li può impugnare con l’azione revocatoria

Cass. Sez. I, 20.3.2023 n. 7930

Diritto societario – società di capitali – attività di direzione e coordinamento –responsabilità – condizioni

L’azione di responsabilità nei confronti di soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società richiede che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2359 c.c., dunque un vincolo contrattuale il quale non può certo dirsi esistente in presenza di una dipendenza semplicemente economica e tecnologica e dall’erogazione del credito a lungo termine a favore delle società eterodirette che consenta loro di evitare di far ricorso al finanziamento bancario.

I contratti obbligatori successivi non sono opponibili al creditore ipotecario che non li può impugnare con l’azione revocatoria

Cass. Sez. I, 17.3.2023 n. 7876

Diritto delle obbligazioni e contratti – ipoteca – contratti obbligatori successivi – opponibilità – esclusione

Qualora il creditore sia garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene immobile oggetto di rent to buy, il suo diritto di sequela è valevole tanto nel caso in cui sia concesso a terzi il godimento del bene che in caso di acquisto da parte del buyer; sicché l’azione revocatoria di cui all’ art. 2901 cc difetta, in tal caso, del presupposto del pericolo d’infruttuosità dell’esecuzione.

Per il calcolo della prescrizione delle rimesse solutorie va considerato il saldo rettificato e non il saldo banca

Cass. Sez. I, 16.3.2023 n. 7721

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – nullità – azione di ripetizione di indebito – rimesse solutorie – prescrizione – determinazione

Nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.

L’obbligo di tenere indenni i venditori di partecipazioni sociali da aumenti di capitale sottoscritti non è nullo

Cass. Sez. I, 15.3.2023 n. 7530

Diritto societario – società di capitali – vendita partecipazioni sociali – prezzo – assunzione obbligo sottoscrizione aumento di capitale – validità – sussistenza

Nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, ove al pagamento di una parte del corrispettivo si affianchi, al fine del pagamento del prezzo residuo, l’assunzione a carico dell’acquirente dell’obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con l’accordo che il socio entrante si attivi affinché quest’ultima paghi la relativa somma non allo stesso socio entrante, ma ai soci alienanti, al fine di tenerli indenni degli esborsi in precedenza eseguiti in favore della società a titolo di versamenti in conto aumento capitale sociale, tale accertata natura (di versamenti in conto aumento del capitale e non di finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell’art. 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l’assunzione di quell’obbligo preveda.

E’ l’intermediario finanziario che deve provare di avere correttamente informato il cliente

Cass. Sez. III, 13.3.2023 n. 7288

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti finanziari – obblighi informativi –onere della prova – ripartizione

In tema di intermediazione finanziaria, grava sull’intermediario, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell’operazione, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento.

Come deve essere giustificata l’inerzia del creditore in caso di domanda di ammissione al passivo ultratardiva

Cass. Sez. I, 7.3.2023 n. 6797

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – ammissione al passivo – domanda – domanda ultratardiva – onere della prova – condizioni

Il comma finale dell’articolo 101 della legge fallimentare riguardante la domanda di ammissione ultratardiva dei crediti al passivo deve essere interpretato nel senso che i creditori devono dimostrare non solo la causa esterna che ha impedito loro di agire tempestivamente o entro il termine previsto dalla legge, ma anche la causa esterna che ha causato l’inerzia tra il momento in cui l’ostacolo è stato rimosso e la presentazione della richiesta di ammissione al passivo.

Il danno di immagine da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi va sempre provato e non è mai in re ipsa

Cass. Sez. I, 6.3.2023 n. 6589

Diritto bancario e dei mercati finanziari – Centrale Rischi – segnalazione – illegittimità – danno di immagine – prova – necessità

In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all’immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento.

Il creditore deve liquidare il bene ricevuto in pegno in caso di rischio di un suo deterioramento

Cass. Sez. I, 6.3.2023 n. 6549

Diritto delle obbligazioni e contratti – pegno – deterioramento – obbligo liquidazione – sussistenza

Viola l’obbligo di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 cod. civ., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all’eventuale liquidazione del medesimo.

Quando si può parlare di transazione novativa

Cass. Sez. I, 2.3.2023 n. 6255

Diritto delle obbligazioni e contratti – transazione – transazione novativa – elementi – necessità

La transazione novativa è un tipo di accordo che viene raggiunto dalle parti al fine di disciplinare completamente il nuovo rapporto negoziale. Questo accordo si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, e si caratterizza per la volontà delle parti di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente. Ciò comporta la creazione di nuove ed autonome situazioni giuridiche. Un elemento essenziale di questo contratto, oltre ai soggetti e alla causa, è l’”animus novandi“. Questo animus può anche risultare in modo implicito, dal momento che l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo. In tal modo, le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbono ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti.